Art. 49.
(Decisioni dei soci).

      1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
      2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

          a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

          b) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;

          c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 46, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

          d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

          e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

      3. L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tale caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.
      4. Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al comma 3 e in ogni caso con riferimento alle materie di cui alla lettera d) e e) del comma 2 oppure

 

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quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 50.
      5. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
      6. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.